Gli Uffici

Consiglio Pastorale Parrocchale.


Can. 536 – §1. Se risulta opportuno a giudizio del Vescovo diocesano, dopo aver
sentito il consiglio presbiterale, in ogni parrocchia venga costituito il
consiglio pastorale, che è presieduto dal parroco e nel quale i fedeli, insieme
con coloro che partecipano alla cura pastorale della parrocchia in forza del
proprio ufficio, prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale.
§2. Il consiglio pastorale ha solamente voto consultivo ed è retto dalle norme
stabilite dal Vescovo diocesano (CDC).

Consiglio per gli Affari Economici.


Can. 537 – In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che
è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in
esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell’
amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532.
(Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti
i negozi giuridici) (CDC).

Tabularium.

Can. 535 – §1. In ogni parrocchia vi siano i libri parrocchiali, cioè il libro dei battezzati, dei matrimoni, dei defunti ed ventualmente altri libri secondo le disposizioni date dalla Conferenza Episcopale o dal
Vescovo diocesano; il parroco provveda che tali libri siano redatti
accuratamente e diligentemente conservati.

§2. Nel libro dei battezzati si annoti anche l’ascrizione a una Chiesa
sui iuris o il passaggio ad altra Chiesa, nonché la confermazione e
tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al
matrimonio, salvo il disposto del can. 1133, all’adozione, all’ordine
sacro e alla professione perpetua emessa in un istituto religioso;
tali annotazioni vengano sempre riportate nei certificati di battesimo.